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---> Il Piano Casa in Sicilia e il Ponte di Messina
di
Leandro Janni
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7769
inviato da --->
giannino cusano
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Caro Pagliardini, può anche darsi che un condono (che è cosa diversa da una sanatoria, peraltro) ponga in condizione di piena legittimità un edificio abusivo, ma è questione ancora tutta da assodare e discutere. In generale nel nostro ordinamento esistono i casellari giudiziari e i precedenti e il fatto che un cittadino abbia scontato la pena non significa che il reato non sia stato commesso: fa precedente e se ne tiene conto in un ulteriore processo per successivi reati. Esiste, inoltre, la possibilità di sospensione temporanea o in perpetuo dai pubblici uffici, o la perdita dell'elettorato passivo, in alcuni casi, e possono evidentemente prolungarsi ben oltre la fine della pena. E, a propostio di laicità, trovo per nulla laico il principio della normativa autosconfessante, tutto italiano e pesante eredità della Controriforma e delle leggi ecclesiastiche dell'Inquisizione. Ne vuole un esempio? L'art. 6 della legge 765/1967 prevede la demolizione di edifici abusivi o di loro parti abusive: e fin qui mi pare tutto chiaro. Dov'è l'autosconfessione? Nella Circ. Min. Ll.Pp. 3210/67 intitolata "Istruzioni per l'applicazione della L.765/67", se ben ricordo, (la 765 si chiamava anche "legge ponte" perché doveva essere il tramite tra la vecchia 1150 e un'organica riforma urbanistica che non ci fu mai, con le conseguenze che tutti abbiamo sotto gli occhi). Cosa dice la Circolare esplicativa 3210? Che nei casi in cui non si può provvedere alla demolizione, si procede condonando. Quali sono i casi in cui non si può procedere alla demolizione, la Circolare si guarda bene dal dirlo, behché escluda esplicitamente ragioni tecniche. Ma allora: 1. l'abuso, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra. La norma si sconfessa da sola: primo punto tutt'altro che "laico" e "liberale"; piuttosto, da Sant'Uffizio; 2.. una Cricolare finisce, di fatto, per prevalere sulla Legge, secondo punto tutt'altro che "laico" e "liberale"; 3. questo spesso è possibile perché le leggi, specie in materia edilizia e urbanistica, sono farraginose e poco chiare, e quindi necessitano di "interpretazioni" da parte di sacerdoti addetti ai lavori e di circolari ministeriali che, a posteriori, di fatto fanno esse la "legge", in barba al Parlamento, alla sovranità popolare ecc. : altro modo di procedere fortemente illiberale e anti liberale; 4. passato surrettiziamente il principio di eccezione, ora il passo verso la sua acquisizione di legittimità è breve: e infatti la legislazione successiva sarà un fiorire di condoni, con le conseguenze che ben sappiamo. In qualsiasi paese civile e liberale il diritto di proprietà è soggetta a limitazioni di legge. Non fa eccezione la Costituzione italiana, che agli artt. 41 e 42 stabilisce lo stesso principio, al quale tutta la proprietà è soggetta: quella pubblica quanto quella privata. Detto questo, le pare che si possa chiamare laico e liberale un paese che legifera in questo modo? In modo criminogeno? E in modo da sollevare in perpetuo paralizzanti confliti di competenze tra organi dello Stato? A me, francamente, pare proprio di no. Intanto, condoniamo allegramente. E chi ha condonato, cioé ha fatto il furbo, dovrebbe godere degli stessi diritti di chi ha rispettato le regole? Mi permetto, da liberale, di dubitare: e con forza. G.C. |
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inserito il
29/1/2010
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